Note: L’autore con questa nuova pubblicazione tratta quello che possiamo definire il campo del diritto della rinascita, il diritto che non abbandona al suo destino chi ha espiato la pena, ma che tende proprio a rappresentarsi come possibilità di un nuovo inizio. E’ il diritto della esecuzione e, al tempo stesso, quello della ricostruzione di una normalità civica per chi ha soddisfatto il suo debito verso la società. E’ il diritto che si colloca nei principi scolpiti nella Costituzione (art. 27 c. 3 cost. ). E’ il processo di rieducazione del condannato, con le relative riabilitazioni, l’uno e l’altra tesi a privilegiare l’emenda dell’imputato. E’ una attenzione nuova dell’ordinamento diretta alla istituzione di un rapporto tra condannato e società ferita ma appagata dalla espiazione, dai giudicati che quelle ferite in qualche modo leniscono. |