Note: La pubblica amministrazione dell’Italia (in acronimo PA), nell’ordinamento giuridico italiano, indica il complesso degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana. La pubblica amministrazione svolge tante attività giuridiche, che si manifestano in atti giuridici, quanto attività meramente materiali. L’attività giuridica può estrinsecarsi in provvedimenti attraverso i quali vengono esercitati poteri autoritativi, ossia pubbliche potestà (attività iure imperii), oppure in atti di diritto privato (atti di gestione), tra cui i contratti, adottati in virtù dell’autonomia privata di cui i soggetti della pubblica amministrazione dispongono come tutti i soggetti giuridici (attività iure gestionis). L’ordinamento può anche consentire all’organo amministrativo di utilizzare atti consensuali e non autoritativi, quali le convenzioni, in luogo del provvedimento o, quantomeno, a integrazione del medesimo; si parla, in questi casi, di modulo consensuale dell’esercizio della funzione amministrativa: nell’ordinamento italiano un esempio è offerto dagli accordi previsti dall’art. 11 della legge 241 / 1990. In questi casi, così come quando agisce iure gestionis, la pubblica amministrazione si spoglia della posizione di supremazia nei confronti dei destinatari dei suoi atti, che invece connota l’attività iure imperii, ponendosi in una posizione tendenzialmente paritaria nei loro confronti, ragione per cui si parla di attività paritetica. |